Riferimenti normativi per la gestione delle liste di attesa
I principali atti e normative che ogni struttura dovrebbe conoscere per gestire le liste in modo conforme.
Accordo Stato-Regioni (11 luglio 2002)
L’Accordo sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa (Conferenza Stato-Regioni, repertorio n. 28) introduce le classi di priorità per le prestazioni ambulatoriali: U (urgente, 72 ore), B (breve, 10 giorni), D (differibile, 30 gg visite / 60 gg esami), P (programmata, 120 giorni). Per i ricoveri: A (30 gg), B (60 gg), C (180 gg), D (12 mesi). Se i tempi massimi non sono rispettati, il paziente ha diritto ad accedere alla prestazione presso strutture convenzionate o in intramoenia pagando solo il ticket.
PNGLA – Piano Nazionale Governo Liste di Attesa
Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA 2010-2012 e poi 2025-2027) definisce gli indicatori KPI che le strutture devono monitorare e trasmettere: numero di prenotazioni, suddivisione per classe (U, B, D, P), tempi medi di attesa, percentuale di prestazioni erogate entro soglia, tasso di no-show. Ogni Regione adotta un Piano Regionale coerente; le strutture devono designare un RUAS (Referente Unico Aziendale Liste di Attesa) e partecipare al monitoraggio tramite le piattaforme regionali.
D.Lgs. 231/2001 e Flusso RFC 231
Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Le aziende sanitarie adottano un Modello 231 e una procedura per la gestione del ciclo attivo (es. P-INT-10). La gestione delle liste di attesa rientra nel perimetro: tracciabilità, prevenzione irregolarità, monitoraggio no-show. Il Flusso RFC 231 è il tracciato informativo strutturato (esportabile in CSV/XML/JSON) per l’Organismo di Vigilanza, con dati pseudonimizzati e operazioni registrate in modo non alterabile.
Art. 41 D.Lgs. 33/2013 – Trasparenza
L’Art. 41, comma 6, D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) obbliga gli enti che erogano prestazioni per il SSN a pubblicare nella sezione “Liste di attesa” del proprio sito: criteri di attesa, tempi programmati, tempi medi effettivi, disaggregazione per servizio e priorità, con aggiornamento almeno semestrale. La Delibera ANAC n. 497/2025 approva gli schemi per la sezione Amministrazione Trasparente. I dati devono essere esclusivamente aggregati e anonimizzati (GDPR).
L. 107/2024 e Piattaforma PNLA
La Legge 107/2024 (conversione del D.L. 73/2024) istituisce presso AGENAS la Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa (PNLA) per il monitoraggio in tempo reale, in interoperabilità con le piattaforme regionali. Istituisce un organismo di verifica presso il Ministero della Salute; obbliga gli erogatori a utilizzare il CUP centralizzato e vieta la sospensione delle prenotazioni LEA. Le visite possono essere erogate anche nei fine settimana; le sanzioni per inadempienze sono raddoppiate.
GDPR e dati sanitari
Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 101/2018 si applicano al trattamento dei dati nelle liste di attesa. I dati sanitari sono “categorie particolari” (Art. 9); il trattamento è lecito per finalità di diagnosi, assistenza o terapia. Privacy by Design (Art. 25) e misure di sicurezza (Art. 32), inclusa la pseudonimizzazione (Art. 4(5)) negli export per l’OdV. Il fornitore del software opera come Responsabile del Trattamento (Art. 28) con contratto che definisce obblighi e audit.
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